(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 
                         del 21 aprile 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
    1. In  considerazione  del  processo  di  riorganizzazione  delle
strutture regionali, al fine di favorire la  razionalizzazione  degli
organici, assicurare il buon andamento dell'amministrazione  evitando
interruzioni e disfunzioni nell'attivita' gestionale, e' fatta  salva
la qualifica o categoria gia' attribuita al personale  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge per effetto  dell'applicazione
dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio  1996,  n.  25
(Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale) e  successive
modifiche, purche' lo stesso abbia  svolto  le  funzioni  o  mansioni
corrispondenti alla predetta qualifica  o  categoria,  conferite  con
atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  al  personale
dei ruoli regionali in servizio alla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
    3. E' fatta salva la posizione economica acquisita dal personale,
anche in stato  di  quiescenza,  a  seguito  dell'espletamento  delle
funzioni o  mansioni,  correlate  alla  qualifica  o  categoria  gia'
rivestita, purche' formalmente attribuite.